Tra le varie “novità” dovute all’emergenza coronavirus, è stata finalmente compresa anche la dematerializzazione della ricetta medica elettronica, in realtà già introdotta nel 2011 ma mai attuata nella parte che permetteva di non stampare il promemoria ed inviarlo in altro modo. In riferimento al provvedimento che prevede questa possibilità, l’Autorità Garante per la protezioni dei dati ha espresso il suo parere, sostanzialmente favorevole. Come cambiano le cose, e quali attenzioni devono essere mantenute in ordine alla protezione dei dati?
Per i pazienti
Lo scopo del provvedimento è evitare che il paziente debba recarsi allo studio del medico di base per ritirare i promemoria o, almeno in parte, le ricette rosse; per il ritiro del medicinali in farmacia è sufficiente comunicare al farmacista un codice numerico indicato come NRE (Numero di Ricetta Elettronica). Attenzione però: questa modalità va richiesta al medico. Tuttavia, vista la finalità e l’eccezionalità della situazione, il medico può (deve) informare il paziente di questa possibilità, e può consigliarla; resta comunque necessario che il paziente accetti (in caso contrario, deve recarsi allo studio a ritirare le stampe dei promemoria).
Se il paziente accetta, il medico può inviare o solo il codice NRE oppure un file che riproduce il promemoria (quindi contenente tutte le informazioni della ricetta: nominativo e codice fiscale del paziente, la prescizione, gli eventuali codici di esenzione, etc) che il paziente può stamparsi in autonomia e consegnarlo al farmacista, come di consueto. Per via però del differente livello di criticità dei dati, sono differenti i metodi di invio permessi, al fine di evitare che le informazioni contenute nel promemoria possano finire in mani diverse dal legittimo destinatario.
Sostanzialmente, il codice NRE può essere inviato in qualsiasi modo: email, SMS, whatsapp (o similare), dettato al telefono, etc. Invece il file del promemoria deve essere protetto, quindi potrà essere allegato ad una email solo se “bloccato” (crittografato) con lo sblocco attraverso una password comunicata dal medico ma attraverso un altro canale (quindi, non con la email).
Medico e paziente concordano il canale preferito per l’invio, ed il paziente deve comunicare, se già non l’ha fatto, il numero di telefono o l’indirizzo email necessario.
N.B. Qualora il paziente utilizzi, cioè sia registrato su, sistemi centralizzati quali il Fascicolo Sanitario Elettronico o un “sistema di accoglienza” centrale o regionale (cioè i portali salute di ogni sistema sanitario), troverà NRE e promemoria nella sua area personale, eventualmente essendone informato tramite l’invio di una comunicazione via email o altro. Questi sistemi sono purtroppo poco usati, ma di gran lunga i più indicati in termini di sicurezza per il recupero della documentazione sanitaria.
Per i medici
Il Garante, nel suo parere, ricorda anche quali sono le condizioni tecniche: escludendo il ricorso da parte del paziente ai sistemi centralizzati a livello centrale o regionale, perché non coinvolgono direttamente i medici nell’invio, esso può avvenire in due modi:
- Invio del solo Numero di Ricetta Elettronica: è possibile inviarlo in qualsiasi modo (email, SMS, whatsapp, dettandolo al telefono).
- Invio del “promemoria dematerializzato”, cioè il file del promemoria che il paziente possa stamparsi in autonomia: in questo caso è necessario, così come previsto per l’invio dei referti elettronici, che il file sia inviato via email esclusivamente come allegato, che esso sia cifrato con una password, e che tale password sia inviata in altro modo (per es. comunicata al telefono). N.B. Vale anche per se il file è una foto, non solo per i pdf.
Poichè nella situazione attuale non è consigliabile “testare” nuovi approcci con cui non si ha dimestichezza, il secondo metodo è da evitare a meno che il medico e i pazienti (almeno in parte) già non siano abituati ad usarlo; meglio piuttosto il primo, certamente più semplice e pratico.
Va anche ricordato che continua a valere il principio che la richiesta di utilizzo della ricetta elettronica arrivi dal paziente; riteniamo comunque che in casi eccezionali come questo, il medico possa proporre direttamente questa modalità, che deve comunque essere accettata. In caso contario,è necessario procedere come di consueto, con la consegna dei promemoria o delle ricette rosse stampate.
Dal punto di vista formale, il trattamento di richiesta e invio telemativo delle prescrizioni deve essere incluso nel Registro dei Trattamenti, e citato nell’informativa per i pazienti (motivo per il quale è consigliabile inserirlo sempre, anche se ne viene fatto un uso saltuario). Come ricordato sempre dal Garante nei suoi chiarimenti del 7 marzo 2019, la base giuridica di tale trattamento è il consenso; per maggiori dettagli si rimanda all’articolo dedicato agli adempimenti privacy dei medici di base.
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