Per i dati giudiziari, oltre alle stesse basi giuridiche appena ricordate, si aggiungono due condizioni, una alternativa all’altra: il trattamento deve avvenire sotto il controllo dell’autorità pubblica; oppure è autorizzato da una legge, nazionale o europea, che però deve prevedere al suo interno le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati. Conseguenza di ciò è che il certificato dei “carichi pendenti” non può essere richiesto se non nei casi previsti dalle leggi, che sono ben pochi; i due più importanti sono: l’assunzione di personale che si troverà a contatto continuativo con minori; e l’assunzione di incarchi pubblici nel campo della sicurezza nazionale.

Per le categorie particolari, si tenga conto che, di base, il loro trattamento è proibito. Poiché ovviamente esistono dei casi in cui il loro utilizzo ha perfettamente senso ed è sostanzialmente indispensabile, esistono una serie di motivazioni valide, cioè delle deroghe, a tale divieto. Queste deroghe costituiscono di fatto delle basi giuridiche per le finalità che prevedono il trattamento di dati particolari.

Alcune di esse sono in realtà molto simili alle basi giuridiche dei dati comuni, ma comunque vanno intese in senso più restrittivo: c’è il consenso, ma solo per finalità specifiche; ci sono gli interessi vitali, anche in questo caso di una qualsiasi persona fisica; ci sono gli interessi pubblici, ma in questo caso solo quelli esplicitamente previsti dall’ordinamento giuridico nazionale e dell’unione (quelli previsti in Italia sono definiti nel Codice Privacy).

Tra le altre basi giuridiche per i dati particolari, bisogna richiamare l’attenzione su due.

Sono autorizzabili trattamenti di dati particolari da parte di organismi non lucrativi, quindi in Italia ciò che viene chiamato terzo settore, quando ciò è richiesto dalle attività istituzionali, e queste si intendono quelle previste nello Statuto; rimangono quindi vietati i trattamenti che vanno oltre queste.

Poi c’è l’eccezione dei dati resi manifestamente pubblici, beninteso dall’interessato stesso; però attenzione a non considerare questa previsione come un’autorizzazione a poter fare qualsiasi cosa: anche i dati particolari resi manifestamente pubblici vanno trattati solo a fronte di finalità lecite secondo i principi precedentemente visti.

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