La base giuridica del consenso è pericolosa e complicata, dal punto di vista del titolare. Infatti, perché il consenso sia considerato valido, deve rispettare quattro condizioni.

Il consenso deve essere libero, cioè non deve risultare obbligatorio né causare pregiudizio; in altri termini, qualsiasi forma di coercizione o di inganno per ottenere il consenso è illegittima.

Deve essere specifico, nel senso che l’autorizzazione deve riferirsi ad un solo trattamento; il che vuol dire che è vietato raccogliere un solo consenso per più trattamenti.

Deve essere informato, nel senso che deve essere ottenuto a fronte di un’informativa (di cui parleremo più avanti) che renda chiaro e lampante cosa comporta la concessione del consenso.

Deve essere inequivocabile, cioè non ci devono essere dubbi sulla effettiva volontà dell’interessato di concederlo.

Va poi considerato che il consenso deve essere documentato, ossia il titolare deve sempre essere in grado di dimostrare che si è ottenuto rispettando le condizioni appena citate.

Infine, si vuole sottolineare il fatto che le basi giuridiche prima ricordate rendono superfluo, e di fatto giuridicamente sbagliato, il consenso o una qualsiasi forma di autorizzazione nella grande maggioranza dei casi di trattamento; e che se ciò non bastasse, i titolari del trattamento dovrebbero cercare comunque di evitare il consenso per via delle difficoltà di rispettare le previsioni che lo rendono valido. Ma attenzione: il consenso rimane comunque l’unica base giuridica applicabile nei casi di trattamenti di marketing.

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