La liceità di un trattamento è strettamente legata alla finalità (non ai dati!), e le condizioni che la rendono tale sono dette comunemente basi giuridiche, che sono 6; almeno una deve essere soddisfatta, mentre due di loro possono coesistere per una singola finalità, ma è molto raro. Si può tranquillamente dire che nella stragrande maggioranza dei casi si escludono l’una con l’altra.
La prima è il consenso, ossia una sorta di autorizzazione volontaria al trattamento dei dati. Il consenso presenta però criticità, che vedremo nel seguito.
La seconda è la presenza di un contratto che prevede al suo interno dei trattamenti di dati personali, oppure necessita di essi per poter essere eseguito; è inclusa anche la fase precontrattuale, e anche qualora poi il contratto non venga effettivamente concluso. Questa base giuridica è tipicamente utilizzabile nei rapporti tra soggetti privati. ATTENZIONE: non tutti i trattamenti sono inseribili in un contratto, per cui non sempre è possibile inserire un trattamento nelle clausole contrattuali per renderlo automaticamente lecito (es: marketing).
La terza è la presenza di un obbligo legale a cui è soggetto il titolare del trattamento. L’obbligo può derivare dal sistema giuridico nazionale o anche sovranazionale.
La quarta è la salvaguardia di interessi vitali di una qualsiasi persona fisica, quindi non solo l’interessato. Esempi di interessi vitali sono la tutela della salute, del posto di lavoro o della pensione.
La quinta è l’interesse pubblico o l’esercizio di pubblici poteri; questa base giuridica è applicabile solo agli enti pubblici, e al più ai privati che agiscono per conto di questi. Normalmente l’interesse pubblico è regolato dalle leggi.
La sesta è costituita da un interesse del titolare del trattamento; tale interesse però deve essere legittimo, cioè deve essere compatibile con la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Nella pratica, per poter utilizzare il legittimo interesse come base giuridica il titolare deve effettuare e documentare un bilanciamento tra il proprio interesse e i diritti e libertà; e può procedere con il trattamento solo se può dimostrare, qualora fosse chiamato a farlo, che i diritti e le libertà non prevalgano. Proprio per il fatto che questo bilanciamento può essere successivamente contestato, e che agli interessati è riconosciuto il diritto di opporsi al trattamento, questa base giuridica è considerata pericolosa o quanto meno complicata.
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